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Comune di Milano: certificato di idoneità statica. Se lo
conosci lo eviti?
Ing. Marco M. Parrini, ing. Valeria Gorgoni
Studio di Ingegneria Parrini, viale Gian Galeazzo 7, 20136 Milano
Mail: studio@marco-parrini.com
Liberi Professionisti, Milano
Sommario
Il certificato di idoneità statica è definito nella Parte Prima, Titolo II del Regolamento Edilizio del
Comune di Milano nella versione del 2014. Il “Titolo II” si occupa di “Qualità dell’abitato”.
L’articolo 11 “Manutenzione periodica delle costruzioni”, al punto 6, descrive il Certificato di
Idoneità Statica.
Sino dal 2016 sono stati scritti diversi articoli e programmati diversi corsi di
aggiornamento/formazione; tuttavia, non sempre si è analizzato il CIS in tutte le sue parti e neppure
si è riusciti a chiarire i vari dubbi dei professionisti. Di seguito vengono espresse alcune
considerazioni a seguito del deposito di 12 Certificati di primo livello senza prescrizioni e 5 Certificati
di primo livello con prescrizioni. Scopo dell’articolo resta quello di aprire un dibattito sulle reali
potenzialità del Certificato
1. Definizione di Certificato di idoneità statica
L’ Art 11.6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano indica, innanzi tutto, quali fabbricati sono
interessati dal Certificato di Idoneità Statica.
È poi indicato: “Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla
documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno
indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica”.
Più avanti, sempre nello stesso punto, è aggiunto “tale certificato dovrà essere integrato da una
relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non
strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al
rischio di crollo di
elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati
nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro tecnico
abilitato.”
In ultimo è scritto: “Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti
viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i
notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”.
Nell’Articolo 47, dove viene definito “Il fascicolo del fabbricato” si cita il Certificato di Idoneità
Statica all’interno del paragrafo “documentazione relativa alla struttura”