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Comune di Milano: certificato di idoneità statica. Se lo


            conosci lo eviti?


            Ing. Marco M. Parrini, ing. Valeria Gorgoni
            Studio di Ingegneria Parrini, viale Gian Galeazzo 7, 20136  Milano
            Mail: studio@marco-parrini.com
            Liberi Professionisti, Milano

            Sommario
            Il certificato di idoneità statica è definito nella Parte Prima, Titolo II del Regolamento Edilizio del
            Comune di Milano nella versione del 2014. Il “Titolo II” si occupa di “Qualità dell’abitato”.
            L’articolo  11  “Manutenzione  periodica  delle  costruzioni”,  al  punto  6,  descrive  il  Certificato  di
            Idoneità Statica.

            Sino  dal  2016  sono  stati  scritti  diversi  articoli  e  programmati  diversi  corsi  di
            aggiornamento/formazione; tuttavia, non sempre si è analizzato il CIS in tutte le sue parti e neppure
            si  è  riusciti  a  chiarire  i  vari  dubbi  dei  professionisti.  Di  seguito  vengono  espresse  alcune
            considerazioni a seguito del deposito di 12 Certificati di primo livello senza prescrizioni e 5 Certificati
            di primo livello con prescrizioni. Scopo dell’articolo resta quello di aprire un dibattito sulle reali
            potenzialità del Certificato



            1. Definizione di Certificato di idoneità statica


            L’ Art 11.6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano indica, innanzi tutto, quali fabbricati sono
            interessati dal Certificato di Idoneità Statica.

            È poi  indicato: “Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo  del fabbricato o alla
            documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno
            indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica”.


            Più avanti, sempre nello stesso punto, è aggiunto “tale certificato dovrà essere integrato da una
            relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non
            strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al
            rischio di crollo di
            elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati
            nel  par.  7.2.3  delle  Norme  Tecniche  del  D.M.  14.01.2008,  anche  redatta  da  un  altro  tecnico
            abilitato.”

            In ultimo è scritto: “Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti
            viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i
            notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita”.


            Nell’Articolo  47, dove  viene definito  “Il fascicolo  del  fabbricato”  si cita il  Certificato  di  Idoneità
            Statica all’interno del paragrafo “documentazione relativa alla struttura”
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