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Mi è capitato di trovare amministratori o condomini convinti che Professori universitari o
collaudatori di opere in conglomerato cementizio siano da preferire ad altri tecnici nella redazione
del CIS.
Personalmente ritengo che i migliori tecnici si trovino tra i professionisti abilitati, abituati a lavorare
con amministratori ed all’interno di condomini. Troppo spesso si dimentica che il documento finale
deve essere utilizzato da questi soggetti e non deve finire in un cassetto per essere dimenticato.
Il Certificato di Idoneità Statica dovrebbe avere anche lo scopo di sensibilizzare i condomini sui temi
della sicurezza delle strutture: un approccio meramente tecnico con atteggiamenti e linguaggio da
“specialisti” mina tale possibilità. Non dimentichiamo che i committenti del documento sono
proprio, in ultima analisi, i condomini.
Volendo considerare, poi, gli aspetti di preparazione dei redattori dei Certificati si può affermare
che una competenza nell’“analisi visiva delle opere” e nel “monitoraggio strutturale” possono
risultare utili.
Esistono percorsi formativi presenti da diversi anni, per acquisire tali competenze: la certificazione
delle competenze in “Analisi visiva delle Opere” e “Monitoraggio Strutturale” ai sensi della UNI PdR
56/2019 può avere un valore aggiunto non trascurabile a beneficio anche dei condomini, malcapitati
committenti che si trovano a dover pagare per un documento imposto per legge.
Tuttavia anche questa volta il legislatore non si è ricordato della possibilità offerte dalla
certificazione delle competenze.
Tale situazione è talmente diffusa che pare curioso che neppure enti patrocinatori di Corsi di
certificazione non insistano su tali aspetti.
Di fatto ci si trova in una situazione simile a quella dei laboratori per prove in situ (circolare 633 del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici): i tecnici dei laboratori devono essere certificati, ma nessuno
si preoccupa nemmeno di suggerire che i tecnici liberi professionisti che fanno eseguire le prove a
tali laboratori e che devono interpretarne i risultati debbano anch’essi essere dotati di competenze
certificate.
5. Reperibilità degli atti di fabbrica e dialogo (?) con la pubblica amministrazione
L’articolo 47 del Regolamento Edilizio di Milano ha, a mio parere, una formulazione non corretta.
In particolare il fascicolo del fabbricato è costituito dai seguenti elementi fondamentali,
eventualmente
allegabili anche in solo formato digitale:
• identificazione dell’edificio
a) individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche
strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori,
nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
d) copia della richiesta del certificato di agibilità con allegata la documentazione
richiesta dalla normativa vigente.
• documentazione relativa alla struttura
a) copia delle denunce dei cementi armati (o delle strutture), collaudo statico e
successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici;