Page 131 - Master Magazine 7
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Mi  è  capitato  di  trovare  amministratori  o  condomini  convinti  che  Professori  universitari  o
            collaudatori di opere in conglomerato cementizio siano da preferire ad altri tecnici nella redazione
            del CIS.
            Personalmente ritengo che i migliori tecnici si trovino tra i professionisti abilitati, abituati a lavorare
            con amministratori ed all’interno di condomini. Troppo spesso si dimentica che il documento finale
            deve essere utilizzato da questi soggetti e non deve finire in un cassetto per essere dimenticato.


            Il Certificato di Idoneità Statica dovrebbe avere anche lo scopo di sensibilizzare i condomini sui temi
            della sicurezza delle strutture: un approccio meramente tecnico con atteggiamenti e linguaggio da
            “specialisti”  mina  tale  possibilità.  Non  dimentichiamo  che  i  committenti  del  documento  sono
            proprio, in ultima analisi, i condomini.

            Volendo considerare, poi, gli aspetti di preparazione dei redattori dei Certificati si può affermare
            che  una  competenza  nell’“analisi  visiva  delle  opere”  e  nel  “monitoraggio  strutturale”  possono
            risultare utili.
            Esistono percorsi formativi presenti da diversi anni, per acquisire tali competenze: la certificazione
            delle competenze in “Analisi visiva delle Opere” e “Monitoraggio Strutturale” ai sensi della UNI PdR
            56/2019 può avere un valore aggiunto non trascurabile a beneficio anche dei condomini, malcapitati
            committenti che si trovano a dover pagare per un documento imposto per legge.


            Tuttavia  anche  questa  volta  il  legislatore  non  si  è  ricordato  della  possibilità  offerte  dalla
            certificazione delle competenze.
            Tale  situazione  è  talmente  diffusa  che  pare  curioso  che  neppure  enti  patrocinatori  di  Corsi  di
            certificazione non insistano su tali aspetti.
            Di fatto ci si trova in una situazione simile a quella dei laboratori per prove in situ (circolare 633 del
            Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici): i tecnici dei laboratori devono essere certificati, ma nessuno
            si preoccupa nemmeno di suggerire che i tecnici liberi professionisti che fanno eseguire le prove a
            tali laboratori e che devono interpretarne i risultati debbano anch’essi essere dotati di competenze
            certificate.




            5. Reperibilità degli atti di fabbrica e dialogo (?) con la pubblica amministrazione


            L’articolo 47 del Regolamento Edilizio di Milano ha, a mio parere, una formulazione non corretta.
            In  particolare  il  fascicolo  del  fabbricato  è  costituito  dai  seguenti  elementi  fondamentali,
            eventualmente
            allegabili anche in solo formato digitale:
            • identificazione dell’edificio
            a) individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
            b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche
            strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
            c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori,
            nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
            d) copia della richiesta del certificato di agibilità con allegata la documentazione
            richiesta dalla normativa vigente.
            • documentazione relativa alla struttura
            a) copia delle denunce dei cementi armati (o delle strutture), collaudo statico e
            successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici;
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