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prove eseguite presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, i corrispondenti valori
            minimi di:”…praticamente quelli che riportiamo nei certificati di Istituto Giordano S.p.A., anche se,
            a nostro parere, non dovrebbero esserci i rapporti fra snervamento e rottura…

            11.3.3.5.4 Controlli di accettazione in cantiere…per CAP.
            I controlli di accettazione in cantiere devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui
            al  precedente  §11.3.3.5.3,    ogni  30t  della  stessa  categoria  di  acciaio  proveniente  dallo  stesso
            stabilimento, anche se con forniture successive.

            A seguire vi sono tre articoli nuovi.
            11.3.3.5.5 Prodotti inguainati o inguainati e cerati.
            11.3.3.5.6 Prodotti zincati.
            11.3.3.5.7 Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
            In questo caso ci sembra di capire che tali attività per la 11.3.3.5.7, la si faccia solo per i controlli
            negli stabilimenti di produzione e non per l’accettazione in cantiere.

            11.3.4 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE


            11.3.4.1 Generalità
            “Le  palancole  metalliche  e  per  i  nastri  zincati  di  spessore  ≤  40  mm  si  farà  riferimento
            rispettivamente alle UNI EN 10248-1:1997 ed UNI EN 10346:2009.
            Per l’identificazione e la qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle
            officine  di  produzione  di  carpenterie  metalliche  e  nelle  officine  di  produzione  di  elementi
            strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea
            armonizzata UNI EN 1090-1.”

            11.3.4.6 Bulloni e chiodi.
            Vi sono diverse parti nuove in questo articolo, da leggersi con attenzione.


            11.3.4.10 Centri di trasformazione e centri di produzione di elementi in acciaio.
            In questo articolo vi sono diverse parti parzialmente nuove, da leggersi con attenzione.


            11.3.4.11.2  Controlli  nei  centri  di  trasformazione  e  nei  centri  di  produzione  di  elementi
            tipologici in acciaio.
            “Le procedure di cui ai seguenti punti…. Si applicano soltanto ai prodotti per cui sia applicabile il
            punto B di cui al §11.1.” Ovvero non si applica ai prodotti con marcatura CE.

            11.3.4.11.3  Controlli di accettazione in cantiere…per strutture metalliche
            “I  controlli di accettazione in  cantiere,  da  eseguirsi  presso un  laboratorio  di  cui all’art. 59  del
            DPR n. 380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la
            loro provenienza e la tipologia di qualificazione.”
            “La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal D. L., che rimane
            anche responsabile della trasmissione dei campioni.”
            “Il  laboratorio  verifica  lo  stato  dei  provini  e  la  documentazione  di  riferimento  ed  in  caso  di
            anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per
            la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al STC del
            CSLLPP.”
            E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il
            STC del CSLLPP.
            “I  laboratori  devono  conservare  i  campioni  sottoposti  a  prova  per  almeno  trenta  giorni  dopo
            l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
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