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prove eseguite presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, i corrispondenti valori
minimi di:”…praticamente quelli che riportiamo nei certificati di Istituto Giordano S.p.A., anche se,
a nostro parere, non dovrebbero esserci i rapporti fra snervamento e rottura…
11.3.3.5.4 Controlli di accettazione in cantiere…per CAP.
I controlli di accettazione in cantiere devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui
al precedente §11.3.3.5.3, ogni 30t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso
stabilimento, anche se con forniture successive.
A seguire vi sono tre articoli nuovi.
11.3.3.5.5 Prodotti inguainati o inguainati e cerati.
11.3.3.5.6 Prodotti zincati.
11.3.3.5.7 Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
In questo caso ci sembra di capire che tali attività per la 11.3.3.5.7, la si faccia solo per i controlli
negli stabilimenti di produzione e non per l’accettazione in cantiere.
11.3.4 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
11.3.4.1 Generalità
“Le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore ≤ 40 mm si farà riferimento
rispettivamente alle UNI EN 10248-1:1997 ed UNI EN 10346:2009.
Per l’identificazione e la qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle
officine di produzione di carpenterie metalliche e nelle officine di produzione di elementi
strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1090-1.”
11.3.4.6 Bulloni e chiodi.
Vi sono diverse parti nuove in questo articolo, da leggersi con attenzione.
11.3.4.10 Centri di trasformazione e centri di produzione di elementi in acciaio.
In questo articolo vi sono diverse parti parzialmente nuove, da leggersi con attenzione.
11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione e nei centri di produzione di elementi
tipologici in acciaio.
“Le procedure di cui ai seguenti punti…. Si applicano soltanto ai prodotti per cui sia applicabile il
punto B di cui al §11.1.” Ovvero non si applica ai prodotti con marcatura CE.
11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere…per strutture metalliche
“I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la
loro provenienza e la tipologia di qualificazione.”
“La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal D. L., che rimane
anche responsabile della trasmissione dei campioni.”
“Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di
anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per
la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al STC del
CSLLPP.”
E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non si debba interpellare il D.L, ma solo il
STC del CSLLPP.
“I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”