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a) in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente
dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive, su cui effettuano prove di
trazione e piegamento;
b) in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per ogni
diametro lavorato della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche
se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento ed una verifica
dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla
seconda parte del §11.3.2.10.4; il campionamento deve garantire che, nell’arco temporale di
tre mesi, vangano controllati tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio
utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di trasformazione.”
Vi sono poi riportate alcune informazioni riguardanti i campionamenti e relative quantità.
E’ obbligatoria la firma del Direttore Tecnico che richiede tali prove al laboratorio di cui all’art. 59
del DPR 380/2001.
Fra i certificati emessi dai laboratori per il Centro di Trasformazione, vi sono alcune novità rispetto
al precedente decreto, fra le quali:
- l’identificazione del Centro di Trasformazione;
- l’identificazione della fornitura cui le prove si riferiscono e l’indicazione dei giorni in cui è
stata lavorata;
- il nominativo del Direttore Tecnico che richiede le prove;
- la data di prelievo dei campioni da provare.”
11.3.2.12 Controlli di accettazione in cantiere…per barre e reti elettrosaldate.
In questo paragrafo vi sono parecchie parti nuove.
“I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni
dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n.
380/2001.
Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa
classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di Trasformazione, anche se con forniture
successive.”
Responsabilità del D.L. ed emissione del verbale di prelievo.
Proseguendo nella lettura troviamo inoltre scritto “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la
documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza
totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere
l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.”
E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non si debba interpellare il D.L, ma solo il
STC del CSLLPP.
“I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
“Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il D.L. dispone la
ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro”. Nel seguito vi sono i vari
casi di difformità presenti.
Praticamente un campione corrisponde ad uno spezzone, ovvero 3 spezzoni di uno stesso diametro
ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe…
11.3.3 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
11.3.3.1 Caratteristiche dimensionali e di impiego.
Vi sono molte parti nuove per le quali è bene leggersi l’intero punto deI decreto.
11.3.3.5.3 Controlli nei centri di trasformazione…per CAP.
“I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del Direttore Tecnico del centro di
trasformazione, effettuando un prelievo di 3 saggi ogni 30 t della stessa categoria di acciaio
proveniente fallo stesso stabilimento, anche se con forniture successiva, si determinano, mendiate