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a)    in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente
                  dallo  stesso  stabilimento,  anche  se  con  forniture  successive,  su  cui  effettuano  prove  di
                  trazione e piegamento;
            b)    in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per ogni
                  diametro lavorato della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche
                  se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento ed una verifica
                  dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla
                  seconda parte del §11.3.2.10.4; il campionamento deve garantire che, nell’arco temporale di
                  tre mesi, vangano controllati tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio
                  utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di trasformazione.”
            Vi sono poi riportate alcune informazioni riguardanti i campionamenti e relative quantità.
            E’ obbligatoria la firma del Direttore Tecnico che richiede tali prove al laboratorio di cui all’art. 59
            del DPR 380/2001.
            Fra i certificati emessi dai laboratori per il Centro di Trasformazione, vi sono alcune novità rispetto
            al precedente decreto, fra le quali:
            -     l’identificazione del Centro di Trasformazione;
            -     l’identificazione della fornitura cui le prove si riferiscono e l’indicazione dei giorni in cui è
                  stata lavorata;
            -     il nominativo del Direttore Tecnico che richiede le prove;
            -     la data di prelievo dei campioni da provare.”

            11.3.2.12 Controlli di accettazione in cantiere…per barre e reti elettrosaldate.
            In questo paragrafo vi sono parecchie parti nuove.
            “I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni
            dalla  data  di  consegna  del  materiale,  a  cura  di  un  laboratorio  di  cui  all’art.  59  del  DPR  n.
            380/2001.
            Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa
            classe proveniente dallo  stesso stabilimento o  Centro  di  Trasformazione, anche se con forniture
            successive.”
            Responsabilità del D.L. ed emissione del verbale di prelievo.
            Proseguendo nella lettura troviamo inoltre scritto “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la
            documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza
            totale  o  parziale  degli  strumenti  idonei  per  la  identificazione  degli  stessi,  deve  sospendere
            l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.”
            E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il
            STC del CSLLPP.
             “I  laboratori  devono  conservare  i  campioni  sottoposti  a  prova  per  almeno  trenta  giorni  dopo
            l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
            “Qualora  il  risultato  non  sia  conforme  a  quello  dichiarato  dal  fabbricante,  il  D.L.  dispone  la
            ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro”. Nel seguito vi sono i vari
            casi di difformità presenti.
            Praticamente un campione corrisponde ad uno spezzone, ovvero 3 spezzoni di uno stesso diametro
            ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe…


            11.3.3 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.

            11.3.3.1 Caratteristiche dimensionali e di impiego.
            Vi sono molte parti nuove per le quali è bene leggersi l’intero punto deI decreto.

            11.3.3.5.3 Controlli nei centri di trasformazione…per CAP.
            “I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del Direttore Tecnico del centro di
            trasformazione,  effettuando  un  prelievo  di  3  saggi  ogni  30  t  della  stessa  categoria  di  acciaio
            proveniente fallo stesso stabilimento, anche se con forniture successiva, si determinano, mendiate
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