Page 75 - Master Magazine 6
P. 75

qualificazione  o  del  certificato  di  valutazione  tecnica  rilasciato  dal  Servizio  Tecnico
                  Centrale;
            -     dichiarazione di  prestazione di  cui al  Regolamento  (UE)  n.305/2011  oppure dichiarazione
                  resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni
                  riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare:la classe di resistenza
                  del  materiale,  l’euroclasse  di  reazione  al  fuoco  e  il  codice  identificativo  dell’anno  di
                  produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di
                  trasporto.

            Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le
            forniture devono accompagnate da:
            -     una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
            -     dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni
                  Eseguite.

            11.7.10.2 Controlli di accettazione in cantiere.
            La novità è in questa parte è la seguente.
            “I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti
            a base di legno e sono demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è
            tenuto ad  accertare e a  verificare  quanto  sopra indicato  e a  rifiutare le eventuali forniture non
            conformi.”


            “Il  Direttore  dei  Lavori  esegue  i  controlli  di  accettazione,  così  come  disciplinato  di  seguito.  Il
            Direttore dei Lavori potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in
            cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma.”

            “Il  laboratorio  verifica  lo  stato  dei  provini  e  la  documentazione  di  riferimento  ed  in  caso  di
            anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per
            la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al STC del
            CSLLPP.”
            E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il
            STC del CSLLPP.
             “I  laboratori  devono  conservare  i  campioni  sottoposti  a  prova  per  almeno  trenta  giorni  dopo
            l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
            Nel  seguito  dell’articolo  vi  sono  alcune  parti  importanti  ed  in  parte  nuove,  da  leggere  con
            attenzione.



            11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
            11.8.1 Generalità
            Le novità essenziali all’interno delle “Generalità” le possiamo riprendere qui.
            “Per tutti gli elementi prefabbricati qualificati secondo quanto previsto nei punti A oppure C del §
            11.1, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’articolo 58 del
            DPR  380/2001.  Resta  comunque  l’obbligo  degli  adempimenti  di  cui  al  DPR  380/01  presso  il
            competente ufficio territoriale, nonché, nel caso di edifici con struttura a pannelli portanti quelli
            dell’articolo 56 del DPR 380/2001. Ai fini dell’impiego, tali prodotti devono comunque rispettare,
            laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le
            specifiche tecniche europee armonizzate.
            Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme
            europee armonizzate, ed in particolare:
            - Metodo 1: Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale;
            - Metodo 2: Dichiarazione delle proprietà di prodotto, da valutarsi applicando le vigenti Appendici
            Nazionali agli Eurocodici;
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80