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qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale;
- dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione
resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni
riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare:la classe di resistenza
del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di
produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di
trasporto.
Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le
forniture devono accompagnate da:
- una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
- dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni
Eseguite.
11.7.10.2 Controlli di accettazione in cantiere.
La novità è in questa parte è la seguente.
“I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti
a base di legno e sono demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è
tenuto ad accertare e a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.”
“Il Direttore dei Lavori esegue i controlli di accettazione, così come disciplinato di seguito. Il
Direttore dei Lavori potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in
cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma.”
“Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di
anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per
la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al STC del
CSLLPP.”
E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non si debba interpellare il D.L, ma solo il
STC del CSLLPP.
“I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
Nel seguito dell’articolo vi sono alcune parti importanti ed in parte nuove, da leggere con
attenzione.
11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
11.8.1 Generalità
Le novità essenziali all’interno delle “Generalità” le possiamo riprendere qui.
“Per tutti gli elementi prefabbricati qualificati secondo quanto previsto nei punti A oppure C del §
11.1, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’articolo 58 del
DPR 380/2001. Resta comunque l’obbligo degli adempimenti di cui al DPR 380/01 presso il
competente ufficio territoriale, nonché, nel caso di edifici con struttura a pannelli portanti quelli
dell’articolo 56 del DPR 380/2001. Ai fini dell’impiego, tali prodotti devono comunque rispettare,
laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le
specifiche tecniche europee armonizzate.
Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme
europee armonizzate, ed in particolare:
- Metodo 1: Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale;
- Metodo 2: Dichiarazione delle proprietà di prodotto, da valutarsi applicando le vigenti Appendici
Nazionali agli Eurocodici;