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11.3.1.7 Centri di trasformazione.
Per i Centri di Trasformazione vengono rimarcati quanto già citato nel precedente, cioè gli impianti
esterni alla fabbrica che ricevono dai produttori di acciaio elementi base e confezionano elementi
strutturali direttamente impiegabili in cantiere, possono lavorare solo prodotti qualificati all‘origine
e provvisti di documentazione e devono dotarsi di un Sistema di Qualità col quale controllare
particolarmente i processi di saldatura e di piegatura. Tale sistema deve essere predisposto in
coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un Organismo terzo
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17021:2006, (non vi è scritto se occorre essere Accreditati o meno). Questi Centri
di trasformazione devono inoltre nominare un Direttore Tecnico. Questa attestazione deve
accompagnare tutte le forniture di elementi strutturali. Spetta al Direttore dei Lavori la verifica della
documentazione necessaria e soprattutto la decisione obbligata di rifiutare le forniture non
conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Infine anche il Collaudatore
dovrà riportare gli estremi delle documentazioni sui Certificati di collaudo.
E’ bene riportare inoltre cosa occorre consegnare in cantiere, assieme al prodotto lavorato:
“Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un
Centro di trasformazione, deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia
dell’attività del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante
il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi
specifici relativi a ciascun prodotto (§ 11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte eseguire
dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la
fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere visione
del Registro di cui al § 11.3.2.10.3;
c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi
del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ ambito della specifica fornitura. Copia
della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di
trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.”
E’ bene inoltre tener presente che:
“E’ prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca dell’Attestato di
“Denuncia dell’attività del centro di trasformazione” qualora il Servizio Tecnico Centrale accerti
difformità fra i documenti forniti e l’attività effettivamente svolta, la non veridicità delle
dichiarazioni prestate ovvero la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente
normativa tecnica. I provvedimenti di sospensione e di revoca vengono adottati dal Servizio
Tecnico Centrale.”
11.3.2.8.2 Acciai zincati
E’ riportato l’uso di acciai zincati che siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai B450C e
B450A, con l’obbligo dei controlli di accettazione presso un laboratorio autorizzato di cui all’art. 59
del DPR 380/2001
E’ obbligatorio inoltre verificare le caratteristiche di aderenza del prodotto finito e il controllo del
rivestimento di zinco (più altro ancora) seguendo le norme UNI EN ed UNI EN ISO 1461.
11.3.2.9 Giunzioni meccaniche
Anche questa parte è nuova per i quali vi è l’obbligo di effettuare prove nel rispetto della norma
UNI 11240-2:2007.
11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione ….(per barre e rotoli).
Novità: “I controlli nei centri di trasformazione, da effettuarsi, prima dell’invio in cantiere, a cura
di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001 sul prodotto lavorato , sono obbligatori e
devono essere eseguiti: