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11.3.1.3 Mantenimento e rinnovo della qualificazione
            Piccole modifiche rispetto al precedente decreto:
            -     controlli interni eseguiti dell’anno sul prodotto (prima era semestrale)
            -     metodi statistici di comprovata validità per il confronto…

            11.3.1.4 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
            Un appunto nuovo:
            -     “L’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti qualificati sono requisiti obbligatori. Le
                  modalità  di  applicazione  sono  specificate  nei  paragrafi  relativi  alle  singole  tipologie  di
                  prodotto.”
            Viene nuovamente rimarcato questo “Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai,
            sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del
            marchio  identificativo,  rilevato  a  cura  del  laboratorio  incaricato  dei  controlli,  sui  campioni  da
            sottoporre  a  prove.  Ove  i  campioni  fossero  sprovvisti  di  tale  marchio,  oppure  il  marchio  non
            dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse
            dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere
            fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
            In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il laboratorio incaricato è tenuto ad informare
            di ciò il Servizio Tecnico Centrale.”

            11.3.1.5 Fornitura e documentazione di accompagnamento
            Appunti nuovo:
            -     “Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono
                  essere  accompagnate  dalla  copia  dell’attestato  di  qualificazione  del  Servizio  Tecnico
                  Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello
                  specifico lotto di materiale fornito”.
            -     “Tutte  le forniture di  acciaio,  per le quali  sussista l’obbligo  della  Marcatura  CE,  devono
                  essere  accompagnate  dalla  “Dichiarazione  di  prestazione”  di  cui  al  Reg.  305/2011,  della
                  prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma
                  UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito”.
            -     “Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il D.L., prima
                  della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali
                  forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante”.
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