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11.3.1.3 Mantenimento e rinnovo della qualificazione
Piccole modifiche rispetto al precedente decreto:
- controlli interni eseguiti dell’anno sul prodotto (prima era semestrale)
- metodi statistici di comprovata validità per il confronto…
11.3.1.4 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Un appunto nuovo:
- “L’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti qualificati sono requisiti obbligatori. Le
modalità di applicazione sono specificate nei paragrafi relativi alle singole tipologie di
prodotto.”
Viene nuovamente rimarcato questo “Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai,
sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del
marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da
sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse
dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il laboratorio incaricato è tenuto ad informare
di ciò il Servizio Tecnico Centrale.”
11.3.1.5 Fornitura e documentazione di accompagnamento
Appunti nuovo:
- “Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello
specifico lotto di materiale fornito”.
- “Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Reg. 305/2011, della
prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma
UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito”.
- “Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il D.L., prima
della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante”.