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E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non si debba interpellare il D.L, ma occorre
comunicare il tutto al STC.
“I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
Altro dato importante riguarda quando effettuare le prove di compressione “tra il 28° e il 30°
giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato
rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della
resistenza del calcestruzzo in opera”.
11.2.6 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera
E’ molto importante questo articolo da leggere nel quale vi è pure scritto che, nel momento in cui
sorgano dei dubbi, oppure i risultati non soddisfino i criteri di accettazione, “si può procedere ad
una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che
non distruttive”.
“Tali prove non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al
D.L. od al Collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera”.
11.2.8 Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
Viene confermato il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO
9001, ovvero, essere “certificati” da appositi Enti autorizzati dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
11.2.9.1 Leganti
“I leganti idraulici…devono essere all’origine dotati di marcatura CE”.
11.2.10 Caratteristiche del calcestruzzo
Vi sono riportate alcune nuove norme o tabelle rispetto al precedente decreto:
- Resistenza a trazione…vedasi Tab. 11.2.III.
- Modulo elastico, vedasi norma UNI EN 12390-13:2013.
- Ritiro, vedasi nuova norma UNI 11307:2008.
11.2.12 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC)
Articolo tutto nuovo per il quale serve la marcatura CE per le fibre e la qualifica del calcestruzzo
fibrorinforzato dovrà fare esclusivo riferimento alle specifiche disposizioni emanate dal CSLLPP.
11.3 ACCIAIO
11.3.1.1 Controlli
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione (viene tolta da tutte le forniture);
- di accettazione in cantiere (viene tolta su lotti di spedizione).