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11.2.1 Specifiche per il calcestruzzo
“La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante
la classe di resistenza, la classe di consistenza, il diametro massimo dell’aggregato e (nuovo) la
classe di esposizione ambientale di cui alla norma EN 206:2014”.
11.2.2 Controlli di qualità del calcestruzzo
Nelle prove complementari vi è la novità dell’introduzione dei carotaggi eseguiti e certificati dai
laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Prima, tutti lo potevano fare.
11.2.3 Valutazione preliminare
Il D.L. ha l’obbligo di visionare l’FPC del controllo di produzione in fabbrica dell’impianto di
betonaggio.
11.2.4 Prelievo e prova dei campioni
La novità in questa parte di decreto è questa “Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i
valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le
procedure di cui al §11.2.5.3.”
11.2.5.2 Controllo di tipo B
Per la resistenza media dei prelievi lo scarto quadratico medio S non è più da moltiplicare per 1.4,
ma bensì quello in vigore che ora sarà di 1.48…un poco più peggiorativo.
“Infine, la resistenza caratteristica di progetto Rck di progetto dovrà essere minore del valore
sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo”…
11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
Viene rimarcata che “La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei
Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun
prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che
serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.”
A questo punto, è obbligatoria la sottoscrizione della richiesta dal D.L. pena la nullità dei certificati
emessi.
Proseguendo nella lettura troviamo scritto inoltre che “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e
la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di
mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve
sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.”