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11.2.1 Specifiche per il calcestruzzo
            “La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante
            la classe di resistenza, la classe di consistenza, il diametro massimo dell’aggregato e (nuovo) la
            classe di esposizione ambientale di cui alla norma EN 206:2014”.


            11.2.2 Controlli di qualità del calcestruzzo
            Nelle prove complementari vi è la novità dell’introduzione dei carotaggi eseguiti e certificati dai
            laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Prima, tutti lo potevano fare.


            11.2.3 Valutazione preliminare
            Il  D.L.  ha  l’obbligo  di  visionare  l’FPC  del  controllo  di  produzione  in  fabbrica  dell’impianto  di
            betonaggio.


            11.2.4 Prelievo e prova dei campioni
            La novità in questa parte di decreto è questa “Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i
            valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le
            procedure di cui al §11.2.5.3.”

            11.2.5.2 Controllo di tipo B
            Per la resistenza media dei prelievi lo scarto quadratico medio S non è più da moltiplicare per 1.4,
            ma bensì quello in vigore che ora sarà di 1.48…un poco più peggiorativo.
            “Infine,  la  resistenza  caratteristica  di  progetto  Rck di  progetto  dovrà  essere  minore  del  valore
            sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo”…


            11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
            Viene rimarcata che “La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei
            Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun
            prelievo.
            Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che
            serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.”
            A questo punto, è obbligatoria la sottoscrizione della richiesta dal D.L. pena la nullità dei certificati
            emessi.
            Proseguendo nella lettura troviamo scritto inoltre che “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e
            la  documentazione  di  riferimento  ed  in  caso  di  anomalie  riscontrate  sui  campioni  oppure  di
            mancanza  totale  o  parziale  degli  strumenti  idonei  per  la  identificazione  degli  stessi,  deve
            sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.”
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