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“I dispositivi meccanici che garantiscono il collegamento fra elementi prefabbricati devono essere
            idonei a garantire  le prestazioni previste dalle  presenti  norme  ed in  particolare,  in  presenza di
            azioni sismiche, al § 7.4.5.2.
            Ai suddetti dispositivi meccanici, si applica quanto riportato ai punti A) o C) del §11.1.”



            11.10 MURATURA PORTANTE

            11.10.1.1 Prove di accettazione.
            La parte nuova in questo articolo è la seguente:
            “Le  prove di  accettazione su materiali di  cui al  presente paragrafo  sono obbligatorie per i  soli
            elementi  che  costituiscono  muratura  portante  e  devono  essere  eseguite  e  certificate  presso  un
            laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
            Il  laboratorio  incaricato  di  effettuare  le  prove  provvede  all’accettazione  dei  campioni
            accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo
            stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni
            oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve
            sospendere  l’esecuzione  delle  prove  e  darne  notizia  al  Servizio  Tecnico  Centrale  del  Consiglio
            Superiore dei Lavori Pubblici.
            Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle
            prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
            l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.”
            E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il
            Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

































            11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali.
            La parte nuova di questo articolo è la seguente:
            “Nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato la resistenza media, il controllo sarà effettuato su
                                                3
            almeno un campione per ogni 350 m  di fornitura per elementi di Categoria II, e per ogni 650 m  3
            per elementi di  Categoria  I. Ogni  campione sarà  costituito da n elementi (n≥6)  da  sottoporre a
            prova di compressione. Per ogni campione siano f1, f2, … fn, le resistenze a compressione degli
            elementi con f1 < f2 < … < fn il controllo sul campione si considera positivo se risultino verificate
            entrambe le disuguaglianze:
                                         (f1 + f2 + … + fn)/n ≥ fbm      (11.10.1)
                                          f1 ≥ 0,80 fbm                           (11.10.2)
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