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ad interpretazione autentica della norma. La seconda questione appare tecnicamente e
giuridicamente illogica, in quanto ci troveremmo nell’assurda condizione in cui la
Meccanica e i principi di un norma cogente vengono superate dalle disposizioni
tracciate da un documento non avente tale caratteristica. Non appare lecito pensare che
le indicazioni di una Circolare possano assumere valenza prescrittiva, esse valgono per
quello che sono, ossia, come abbiamo avuto modo di argomentare, un autorevole guida
per affrontare le questioni di più frequente applicazione. Non è certo compito della
Circolare valutare la conformità delle procedure di prova e quindi definire profili di
responsabilità dei tecnici ai vari livelli coinvolti, né tanto meno essa potrà costituire un
catalogo di procedure specifiche. In questo contesto deve essere il Tecnico a decidere
in sinergia con gli Sperimentatori e di concerto con la Committenza.
D’altra parte il processo che porta alla conoscenza non può prescindere da eventuali
indagini le quali, benché non previste nei quadri sinottici della Circolare, forniscono
fondamentali contributi nella direzione della conoscenza e segnatamente rispetto al
comportamento statico globale della struttura esaminata. Ci riferiamo in particolare alle
prove di caratterizzazione dinamica, esse non solo servono a connotare il
comportamento statico ma viepiù risultano indispensabili per la validazione dei modelli
di calcolo FEM, concetti questi che trovano riscontro in altro punto della Norma
Tecnica come verrà decritto al successivo paragrafo 5.
Le due questioni, sopra richiamate, invero intimamente legate, sembrano evolvere
verso una forma di sintesi, ovvero il raggiungimento della conoscenza è un processo
cognitivo la cui responsabilità tecnica deve ricadere sul professionista che si sta
occupando della verifica mentre la responsabilità in termini finanziari, economici e
sociali ricade sul committente. È di tutta evidenza, infine, che le due responsabilità,
compendiate nell’ambito operativo delineato, ancorché attinenti ad ambiti diversi
convergono nella fattualità della verifica.
Fatte queste premesse di carattere ermeneutico entriamo nel dettaglio, è opinione
consolidata, trattando strutture in muratura, che il raggiungimento del livello di
conoscenza LC2, sia subordinato alla esecuzione di prove con martinetto piatto. Prove,
queste ultime, a cui si ricorre con sempre maggiore frequenza pur ignorandone le
delicate problematiche connesse con le procedure di esecuzione e con le prestazioni
metrologiche dei martinetti [15,16].
Qualora, come spesso accade nel caso delle strutture da ponte, la tessitura muraria,
specialmente quella delle sottostrutture, non consente di rispettare le prescrizioni della
norma di esecuzione [5] o comunque le buone regole della tecnica delle
sperimentazione [20], ci si troverebbe nella spiacevole circostanza di non poter
raggiungere il Livello di Conoscenza richiesto.
Il caso oggetto del presente studio ha comportato la definizione del livello di
conoscenza in funzione della quantità di informazioni raccolte, prescindendo
dall’inquadramento previsto dalla circolare STC/617, e quindi aderendo ai principi di
carattere generale definiti nella Norma Tecnica. Ciò ha richiesto la predisposizione di
uno speciale protocollo di indagine, capace di cogliere la specificità del caso, che è