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ad interpretazione autentica della norma. La seconda questione appare tecnicamente e
            giuridicamente  illogica,  in  quanto  ci  troveremmo  nell’assurda  condizione  in  cui  la
            Meccanica  e  i  principi  di  un  norma  cogente  vengono  superate  dalle  disposizioni
            tracciate da un documento non avente tale caratteristica. Non appare lecito pensare che
            le indicazioni di una Circolare possano assumere valenza prescrittiva, esse valgono per
            quello che sono, ossia, come abbiamo avuto modo di argomentare, un autorevole guida
            per affrontare le questioni di più frequente applicazione. Non è certo compito della
            Circolare valutare la conformità delle procedure di prova e quindi definire profili di
            responsabilità dei tecnici ai vari livelli coinvolti, né tanto meno essa potrà costituire un
            catalogo di procedure specifiche. In questo contesto deve essere il Tecnico a decidere
            in sinergia con gli Sperimentatori e di concerto con la Committenza.
            D’altra parte il processo che porta alla conoscenza non può prescindere da eventuali
            indagini le quali, benché non previste nei quadri sinottici della Circolare, forniscono
            fondamentali contributi nella  direzione  della  conoscenza  e  segnatamente rispetto al
            comportamento statico globale della struttura esaminata. Ci riferiamo in particolare alle
            prove  di  caratterizzazione  dinamica,  esse  non  solo  servono  a  connotare  il
            comportamento statico ma viepiù risultano indispensabili per la validazione dei modelli
            di  calcolo  FEM,  concetti  questi  che  trovano  riscontro  in  altro  punto  della  Norma
            Tecnica come verrà decritto al successivo paragrafo 5.
            Le  due  questioni,  sopra  richiamate,  invero  intimamente  legate,  sembrano  evolvere
            verso una forma di sintesi, ovvero il raggiungimento della conoscenza è un processo
            cognitivo  la  cui  responsabilità  tecnica  deve  ricadere  sul  professionista  che  si  sta
            occupando della  verifica mentre la responsabilità in termini finanziari, economici e
            sociali ricade sul committente. È di tutta evidenza, infine, che le due responsabilità,
            compendiate  nell’ambito  operativo  delineato,  ancorché  attinenti  ad  ambiti  diversi
            convergono nella fattualità della verifica.

            Fatte  queste  premesse  di  carattere  ermeneutico  entriamo  nel  dettaglio,  è  opinione
            consolidata,  trattando  strutture  in  muratura,  che  il  raggiungimento  del  livello  di
            conoscenza LC2, sia subordinato alla esecuzione di prove con martinetto piatto. Prove,
            queste  ultime,  a  cui  si  ricorre  con  sempre  maggiore  frequenza  pur  ignorandone  le
            delicate problematiche connesse con le procedure di esecuzione e con le prestazioni
            metrologiche dei martinetti [15,16].
            Qualora, come spesso accade nel caso delle strutture da ponte, la tessitura muraria,
            specialmente quella delle sottostrutture, non consente di rispettare le prescrizioni della
            norma  di  esecuzione  [5]  o  comunque  le  buone  regole  della  tecnica  delle
            sperimentazione  [20],  ci  si  troverebbe  nella  spiacevole  circostanza  di  non  poter
            raggiungere il Livello di Conoscenza richiesto.
            Il  caso  oggetto  del  presente  studio  ha  comportato  la  definizione  del  livello  di
            conoscenza  in  funzione  della  quantità  di  informazioni  raccolte,  prescindendo
            dall’inquadramento previsto dalla circolare STC/617, e quindi aderendo ai principi di
            carattere generale definiti nella Norma Tecnica. Ciò ha richiesto la predisposizione di
            uno speciale protocollo di indagine, capace di cogliere la specificità del caso, che è
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