Page 5 - Master Magazine 6
P. 5

efflorescenze saline e di degrado fisico dei giunti di malta nelle zone maggiormente
            esposte agli agenti atmosferici (fig.4).























                         Figura 4Disgregazione giunti di malta e degrado in corrispondenza del doccione






            3    ASPETTI METODOLOGICI
            Nelle verifiche di sicurezza o di vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti la fase
            conoscitiva  della  costruzione  nelle  sue  componenti  essenziali  e  strutturali,  assume
            importanza fondamentale. Come è noto, si tratta di un complesso di informazioni di
            diversa natura che includono tanto dati di tipo qualitativo e documentale quanto dati di
            tipo  quantitativo.  Le  norme,  a  proposito  della  conoscenza,  forniscono  principi  di
            carattere generale e demandano a successivi documenti esplicativi le fasi operative di
            dettaglio. Questi documenti riportano una sintesi delle  informazioni minime, utili a
            stabilire una classificazione del grado di conoscenza in funzione della quantità e qualità
            delle stesse a cui fare corrispondere un fattore di confidenza. Le Norme Tecniche del
            2008, al punto 8.5.4 fornivano generiche indicazioni riguardanti i livelli di conoscenza
            la cui classificazione e definizione erano invece demandate alla circolare esplicativa
            STC-617/2009; l’Aggiornamento delle citate Norme, contenute nel DM 17/01/2018,
            molto opportunamente, statuisce, sempre al punto 8.5.4 la classificazione dei livelli di
            conoscenza, sebbene  non  ne  dia  alcuna  definizione  né  tanto  meno rimanda ad  altri
            documenti normativi di comprovata affidabilità; è lecito pensare che sarà la circolare
            esplicativa al DM, di imminente emanazione, a fornire le indispensabili indicazioni. In
            questo quadro, sia pure succintamente illustrato, si palesano due questioni rilevanti:

                · la cogenza delle indicazioni operative riportate nella circolare;
                · la impossibilità ope legis di raggiungere un prefissato livello di conoscenza in
                    ragione della inattuabilità tecnica di eseguire talune delle prove previste dalla
                    circolare o da altri documenti contrattuali.
            Circa le indicazioni riportate nella Circolare è pacifica la non cogenza, esse devono
            essere viste come una nota integrativa ed esplicativa delle prescrizioni di norma, si
            potrebbero tuttavia avanzare dei distinguo in tutti quei casi in cui la circolare assurge
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10