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Tale Corso di 60 ore è spesso chiamato “abilitante” nel senso che consente di esercitare la
professione di “Esperto in interventi di risanamento radon” nel momento in cui si sia in possesso di
tutte e tre i requisiti sopra citati: non esiste, come per gli esperti antincendio, un elenco depositato
presso un Ente o un Ministero ma, similmente al Corso per Coordinatori per la Sicurezza, si può
esercitare solo dopo aver ottemperato a tutti i requisiti richiesti, incluso la partecipazione al corso
di formazione.
Ad oggi non risulta chiaro se sia necessario eseguire aggiornamenti quinquennali o di altro genere
come accade, per esempio, per le altre abilitazioni sopra citate.
Riferendoci sempre al DLgs 101/2020 all’Art. 15, comma 2 è indicato che le misure correttive per la
misura della riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle
indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento da radon, sulla base del Piano
Nazionale Radon (Art 10 del D.Lgs in oggetto) e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di
indicazioni tecniche internazionali.
4. Contenuti e struttura del DLgs 101/2020
Titolo del Decreto Legge: Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43 Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuaizone dell’Art. 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, num 117.
Nella sostanza il Decreto Legge, in 245 articoli, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le
persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e disciplina:
- La protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni
ionizzanti
- Il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli
impianti nucleari civili
- La gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
- La sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e
materie radioattive
Inoltre il D.Lgs fissa i requisiti ed i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
Nell’ambito delle sorgenti di radiazioni ionizzanti il radon si presenta come “sorgente naturale di
radiazione”. Ad esso è dedicato il Titolo IV Capo I suddiviso in tre Sezioni tutte dedicate al radon:
o “Sezione I: “Esposizione al radon: Disposizioni generali”, dove all’Art 12 è indicato il
limite della concentrazione massima in aria per le abitazioni ed i luoghi di lavoro
o Sezione II: “ Esposizioni al radon nei luoghi di lavoro”, dove viene evidenziato all’Art. 17,
1
comma 3, che l’esercente …”è tenuto a porre in essere misure correttive intese a
ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile,… , tenendo
conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economico e sociali”.
o Sezione III: “Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni”
Nell’ambito del D.Lgs in oggetto risultano, inoltre, di particolare interesse per il professionista che
si occupa di edilizia in senso lato il Capo IV del Titolo IV che tratta di radiazioni gamma emesse da
materiali da costruzione ed il Titolo V relativo alle lavorazioni minerarie.
1 Esercente è (ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs 101/2020 “persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi
della legislazione vigente ai fini dell’