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Tale  Corso  di  60  ore  è  spesso  chiamato  “abilitante”  nel  senso  che  consente  di  esercitare  la
            professione di “Esperto in interventi di risanamento radon” nel momento in cui si sia in possesso di
            tutte e tre i requisiti sopra citati: non esiste, come per gli esperti antincendio, un elenco depositato
            presso un Ente o un Ministero ma, similmente al Corso per Coordinatori per la Sicurezza, si può
            esercitare solo dopo aver ottemperato a tutti i requisiti richiesti, incluso la partecipazione al corso
            di formazione.
            Ad oggi non risulta chiaro se sia necessario eseguire aggiornamenti quinquennali o di altro genere
            come accade, per esempio, per le altre abilitazioni sopra citate.
            Riferendoci sempre al DLgs 101/2020 all’Art. 15, comma 2 è indicato che le misure correttive per la
            misura della riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle
            indicazioni  tecniche  degli  esperti  in  intervento  di  risanamento  da  radon,  sulla  base  del  Piano
            Nazionale  Radon  (Art  10  del  D.Lgs  in  oggetto)  e,  fino  all’approvazione  del  Piano,  sulla  base  di
            indicazioni tecniche internazionali.




            4.    Contenuti e struttura del DLgs 101/2020


            Titolo  del  Decreto  Legge: Attuazione  della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
            fondamentali  di  sicurezza  relative  alla protezione  contro i  pericoli  derivanti  dall’esposizione  alle
            radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
            97/43 Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuaizone dell’Art. 20,
            comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, num 117.
            Nella sostanza il Decreto Legge, in 245 articoli, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le
            persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e disciplina:
            -     La protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni
                  ionizzanti
            -     Il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli
                  impianti nucleari civili
            -     La gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
            -     La sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e
                  materie radioattive
            Inoltre il D.Lgs fissa i requisiti ed i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
            Nell’ambito delle sorgenti di radiazioni ionizzanti il radon si presenta come “sorgente naturale di
            radiazione”. Ad esso è dedicato il Titolo IV Capo I suddiviso in tre Sezioni tutte dedicate al radon:
                  o     “Sezione I: “Esposizione al radon: Disposizioni generali”, dove all’Art 12 è indicato il
                        limite della concentrazione massima in aria per le abitazioni ed i luoghi di lavoro
                  o     Sezione II: “ Esposizioni al radon nei luoghi di lavoro”, dove viene evidenziato all’Art. 17,
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                        comma  3,  che  l’esercente …”è  tenuto  a  porre  in  essere  misure  correttive  intese  a
                        ridurre le concentrazioni al livello  più basso  ragionevolmente ottenibile,… , tenendo
                        conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economico e sociali”.
                  o     Sezione III: “Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni”
            Nell’ambito del D.Lgs in oggetto risultano, inoltre, di particolare interesse per il professionista che
            si occupa di edilizia in senso lato  il Capo IV del Titolo IV che tratta di radiazioni gamma emesse da
            materiali da costruzione ed il Titolo V relativo alle lavorazioni minerarie.





            1  Esercente è (ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs 101/2020 “persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi
            della legislazione vigente ai fini dell’
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