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5. Differenze tra il DLgs 101/2020 e la precedente normativa
L’attuale D.lgs ha sostituito il D.Lgs 230/1995 attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, dove al Capo
III bis veniva trattato l’argomento «Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali
di radiazioni».
All’Art. 10 quinques del precedente Decreto veniva indicato, per i luoghi di lavoro (di cui all'articolo
10-bis, comma 1, lettere a) e b)) le grandezze misurate non dovevano superare il livello di azione
fissato al punto 4 dell’allegato I-bis.
All’Art. 10 ter era, invece, indicata la prima soglia del livello di azione corrispondente all’80% del
valore indicato nell’allegato sopra citato (pari all’80% di 500 Bq/m3 annui, ovvero 400 Bq/m3); il
superamento di tale livello prevedeva la ripetizione delle misure l’anno successivo, con una seconda
soglia fissata a 500 Bq/m3 annui. Nel caso di superamento di tale valore era prevista la
comunicazione agli organi di vigilanza, l’adozione di azioni di rimedio avvalendosi dell’esperto
qualificato se quest’ultimo avesse valutato dosi superiori a 3 mSv all’anno per i lavoratori.
Nell’attuale DLgs il livello di azione è sostituito dal livello di riferimento che rappresenta un limite
oltre il quale non è appropriato consentire esposizione. Tale limite è fissato in 300 Bq/m3 per
abitazioni e luoghi di lavoro (cfr Art 20 del D.Lgs 101/2020), mentre per gli edifici realizzati dopo il
31/12/2024 il limite consentito sarà di 200 Bq/m3.
Inoltre, mentre nel D.Lgs 230/1995 veniva, all’Art.77, definita la mansione di esperto qualificato e
all’Art. 78 i requisiti per la sua abilitazione, nel vigente D.Lgs 101/2020 sono previste due figure ed
in particolare:
- Esperto in radioprotezione (equivalente all’esperto qualificato del D.Lgs 230/1995)
- Esperto in interventi di risanamento radon
6. Differenza tra esperto in radioprotezione ed esperto in interventi di
risanamento radon
L’esperto di risanamento fornisce (Art. 15 comma 2 del Dlgs 101/2020) le indicazioni tecniche per la
riduzione della concentrazione del radon negli edifici secondo indicazioni tecniche internazionali e,
una volta approvato, sulla base dei contenuti del piano nazionale radon.
L’esperto in radioprotezione opera, invece, nell’ambito dell’Art 130 del D.Lgs 101/2020, che si
richiama esplicitamente all’Art. 79 del Dlgs 230/1995. Rispetto all’esperto in interventi di
risanamento radon ha compiti molto più complessi occupandosi anche di sorveglianza fisica dei
lavoratori e degli individui della popolazione (per esempio in caso di esposizione a radiazioni per uso
medico).
A differenza dell’esperto in intervento di risanamento radon, l’esperto in radioprotezione è inserito
(ai sensi dell’Allegato XXI (art 129)) in un elenco tenuto presso il Ministero del Lavoro, Direzione
Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali.