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5.    Differenze tra il DLgs 101/2020 e la precedente normativa


            L’attuale  D.lgs  ha  sostituito  il  D.Lgs  230/1995 attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,
            90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, dove al Capo
            III bis veniva trattato l’argomento «Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali
            di radiazioni».
            All’Art. 10 quinques del precedente Decreto veniva indicato, per i luoghi di lavoro (di cui all'articolo
            10-bis, comma 1, lettere a) e b)) le grandezze misurate non dovevano superare il livello di azione
            fissato al punto 4 dell’allegato I-bis.
            All’Art. 10 ter era, invece, indicata la prima soglia del livello di azione corrispondente all’80% del
            valore indicato nell’allegato sopra citato (pari all’80% di 500 Bq/m3 annui, ovvero 400 Bq/m3); il
            superamento di tale livello prevedeva la ripetizione delle misure l’anno successivo, con una seconda
            soglia  fissata  a  500  Bq/m3  annui.  Nel  caso  di  superamento  di  tale  valore  era  prevista la
            comunicazione  agli organi  di  vigilanza,  l’adozione  di  azioni  di  rimedio  avvalendosi  dell’esperto
            qualificato se quest’ultimo avesse valutato dosi superiori a 3 mSv all’anno per i lavoratori.


            Nell’attuale DLgs il livello di azione è sostituito dal livello di riferimento che rappresenta un limite
            oltre  il quale non  è  appropriato  consentire  esposizione.  Tale  limite  è fissato  in 300  Bq/m3  per
            abitazioni e luoghi di lavoro (cfr Art 20 del D.Lgs 101/2020), mentre per gli edifici realizzati dopo il
            31/12/2024 il limite consentito sarà di 200  Bq/m3.


            Inoltre, mentre nel D.Lgs 230/1995 veniva, all’Art.77, definita la mansione di esperto qualificato  e
            all’Art. 78 i requisiti per la sua abilitazione, nel vigente D.Lgs 101/2020  sono previste due figure ed
            in particolare:
            -     Esperto in radioprotezione (equivalente all’esperto qualificato del D.Lgs 230/1995)
            -     Esperto in interventi di risanamento radon




            6.    Differenza  tra  esperto  in  radioprotezione  ed  esperto  in  interventi  di
                  risanamento radon


            L’esperto di risanamento fornisce (Art. 15 comma 2 del Dlgs 101/2020) le indicazioni tecniche per la
            riduzione della concentrazione del radon negli edifici secondo indicazioni tecniche internazionali e,
            una volta approvato, sulla base dei contenuti del piano nazionale radon.
            L’esperto  in  radioprotezione  opera,  invece, nell’ambito  dell’Art  130  del  D.Lgs  101/2020,  che si
            richiama  esplicitamente  all’Art.  79  del  Dlgs  230/1995. Rispetto  all’esperto  in  interventi  di
            risanamento radon ha compiti molto più complessi occupandosi anche di sorveglianza fisica dei
            lavoratori e degli individui della popolazione (per esempio in caso di esposizione a radiazioni per uso
            medico).
            A differenza dell’esperto in intervento di risanamento radon, l’esperto in radioprotezione è inserito
            (ai sensi dell’Allegato XXI (art 129)) in un elenco tenuto presso il Ministero del Lavoro, Direzione
            Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali.
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