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7. Difficoltà del contesto operativo dell’Esperto in interventi di risanamento
radon
Prima difficoltà è che l’esperto dovrebbe agire nell’ambito del Piano Nazionale d’azione per il Radon
come definito all’Art. 10 del D.Lgs 101/2020 ma, data odierna, tale piano non è ancora stato
adottato.
Ad oggi sono noti solamente gli “Elementi da prendere in considerazione per il piano” come indicati
nell’Allegato III del D.Lgs.
Sulla base di tale piano le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 24 mesi
dall’entrata in vigore del piano dovranno individuare le aree prioritarie di intervento.
Ad oggi l’esperto si trova a lavorare senza alcun preciso riferimento seppur previsto dal D.Lgs
101/2020.
In seconda battuta, come indicato all’Art 15, l’esperto di risanamento deve individuare le misure
correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sulla base di indicazioni
tecniche internazionali, che non vengono in alcun modo definite all’interno del D.Lgs. Inoltre non si
capisce perchè non possano essere prese in considerazione tecniche nazionali dal momento che
diverse Regioni hanno eseguito, sul loro territorio diverse campagne di misura con risultati anche
rilevanti.
In terzo luogo l’esperto agisce (almeno per quanto concerne i luoghi di lavoro) su richiesta
dell’esercente (Art 17 del D.Lgs comma 3): quest’ultimo è tenuto a “porre in essere misure correttive
intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, …, tenendo conto
dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali”.
Da quanto indicato nel D.Lgs non si capisce se, una volta che l’esperto avrà indicato le soluzioni,
l’esercente dovrà attuarle o potrà invocare fattori economici e sociali per non implementare quanto
previsto. Se esiste tale possibilità quale esercente chiamerà mai un esperto in risanamento radon
se può invocare motivazioni per non intervenire nella risoluzione del problema?
Chiari sono, invece, con riferimento ai luoghi di lavoro i campi di azione dell’esperto definiti all’Art.
16 e precisamente:
- Luoghi di lavoro sotterranei
- Luoghi di lavoro sotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree di cui all’Art 11 (aree
prioritarie di intervento definite dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano)
- Specifiche tipologie di luoghi di lavoro indicate nel Piano Nazionale di Azione per il Radon di
cui all’Art. 10
- Stabilimenti termali
Si presume che l’esperto possa operare anche in contesti abitativi (nelle condizioni simili a quelle
indicate per i luoghi di lavoro) ma nulla di ciò è indicato nel DLgs 101/2020.
8. Chi effettua le misure di concentrazione di radon?
Il comma 6 dell’Art 17 del vigente D.Lgs dà precise indicazioni: l’esercente effettua le misurazioni
della concentrazione media di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti. I
soggetti che erogano tali servizi devono (Art. 155) essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme
di buona tecnica da istituti previamente abilitati. Con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali… sono disciplinate le modalità per l’abilitazione dei predetti istituti.