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7.    Difficoltà del  contesto  operativo  dell’Esperto  in  interventi  di  risanamento
                  radon



            Prima difficoltà è che l’esperto dovrebbe agire nell’ambito del Piano Nazionale d’azione per il Radon
            come  definito  all’Art.  10  del  D.Lgs  101/2020  ma, data  odierna, tale  piano  non  è  ancora  stato
            adottato.
            Ad oggi sono noti solamente gli “Elementi da prendere in considerazione per il piano” come indicati
            nell’Allegato III del D.Lgs.
            Sulla  base  di tale  piano  le  Regioni  e  le Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, entro 24  mesi
            dall’entrata in vigore del piano dovranno individuare le aree prioritarie di intervento.
            Ad  oggi  l’esperto  si  trova  a  lavorare  senza  alcun preciso riferimento  seppur  previsto  dal  D.Lgs
            101/2020.
            In seconda battuta, come indicato all’Art 15, l’esperto di risanamento deve individuare le misure
            correttive  per  la  riduzione  della  concentrazione  di  radon  negli  edifici  sulla  base  di  indicazioni
            tecniche internazionali, che non vengono in alcun modo definite all’interno del D.Lgs. Inoltre non si
            capisce perchè non possano essere prese in considerazione tecniche nazionali dal momento che
            diverse Regioni hanno eseguito, sul loro territorio diverse campagne di misura con risultati anche
            rilevanti.
            In  terzo  luogo  l’esperto  agisce (almeno  per  quanto  concerne  i  luoghi  di  lavoro)  su  richiesta
            dell’esercente (Art 17 del D.Lgs comma 3): quest’ultimo è tenuto a “porre in essere misure correttive
            intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, …, tenendo conto
            dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali”.
            Da quanto indicato nel D.Lgs non si capisce se, una volta che l’esperto avrà indicato le soluzioni,
            l’esercente dovrà attuarle o potrà invocare fattori economici e sociali per non implementare quanto
            previsto. Se esiste tale possibilità quale esercente chiamerà mai un esperto in risanamento radon
            se può invocare motivazioni per non intervenire nella risoluzione del problema?
            Chiari sono, invece, con riferimento ai luoghi di lavoro i campi di azione dell’esperto definiti all’Art.
            16 e precisamente:
            -     Luoghi di lavoro sotterranei
            -     Luoghi di lavoro sotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree di cui all’Art 11 (aree
                  prioritarie di intervento definite dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano)
            -     Specifiche tipologie di luoghi di lavoro indicate nel Piano Nazionale di Azione per il Radon di
                  cui all’Art. 10
            -     Stabilimenti termali
            Si presume che l’esperto possa operare anche in contesti abitativi (nelle condizioni simili a quelle
            indicate per i luoghi di lavoro) ma nulla di ciò è indicato nel DLgs 101/2020.




            8.    Chi effettua le misure di concentrazione di radon?


            Il comma 6 dell’Art 17 del vigente D.Lgs dà precise indicazioni: l’esercente effettua le misurazioni
            della  concentrazione  media  di  radon  in  aria  avvalendosi  dei  servizi  di  dosimetria  riconosciuti. I
            soggetti che erogano tali servizi devono (Art. 155) essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme
            di buona tecnica da istituti previamente abilitati. Con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e
            delle politiche sociali… sono disciplinate le modalità per l’abilitazione dei predetti istituti.
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