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L'intero aggregato edilizio ha una forma molto irregolare in piata ed in altezza, infatti non è
possibile identificare un vero e proprio impalcato di piano, mentre le strutture murarie sono state
realizzare con diverse tipologie di materiali, segno di una realizzazione per stati di avanzamento
successivi, in particolare, si distingue la struttura della Chiesa di forma rettangolare costituita da
muratura continua, colonne portanti con sovrastanti volte e coperture realizzate con capriate in
legno, mentre la restante parte dell'aggregato ha una struttura estremamente irregolare, i solai
sono per la maggior parte realizzati in legno, con elementi a secco, travi, tavelloni, pianelle in
cotto “marunazza” e/o in tufo e a volte in tufo.
Uno studio sismico dell’intero aggregato, così per come comunemente inteso, è assolutamente
non corretto per l’assenza di impalcati rigidi, di collegamenti di piano, etc, quindi, tale studio
potrebbe essere effettuato considerando le possibili intenzioni tra murature limitrofe, possibili
cinematismi locali, etc, ma questo esula dall'intervento affidato.
Per completezza di esposizione si fa presente che Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 febbraio 2011, al capitolo 2 “Requisiti di sicurezza e conservazione”, esplicita le
modalità e i criteri per la valutazione sismica, i livelli di sicurezza e i modelli strutturali da
adottare per la valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture tutelate.
In particolare, è totalmente escluso l’intervento di adeguamento sismico, i possibili interventi
sono esclusivamente due:
- Interventi di miglioramento;
- Interventi di riparazione o interventi locali (punto 8.4 delle NTC 08).
Con il termine “intervento di miglioramento” si intende l’esecuzione di opere in grado di far
conseguire all’edificio un maggior grado di sicurezza rispetto alle condizioni attuali, con un
livello di protezione sismica non necessariamente uguale a quello previsto per l’adeguamento
delle costruzioni. Riparazioni o interventi locali interessano invece porzioni limitate della
costruzione, e devono essere soggetti a verifiche locali; nel caso dei beni tutelati può essere
comunque effettuata anche una valutazione della sicurezza complessiva, in forma semplificata,
in modo da certificare che non siano peggiorate le condizioni di sicurezza preesistenti.
La Direttiva, paragrafo 2.2 mette in risalto, come per certe situazioni, non sempre si possono
applicare ai beni culturali tutelati le prescrizioni di modellazione e verifica indicate per gli edifici
ordinari, ma nel caso in cui il progettista dovesse ritenere che non è possibile mettere in conto
nella valutazione della risposta strutturale il contributo di alcuni aspetti costruttivi, la cui
importanza è emersa a seguito della conoscenza storica e tecnologica del manufatto, è possibile
quantificare tale effetto su base soggettiva, giustificando ciò adeguatamente.